D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

1. Ambito di applicazione. - 1. Per edifici adibiti ad uso
civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo
1990, n. 46, di seguito denominata «legge», si intendono le
unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo,
a studio professionale o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi e simili.

2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto
concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di
società, ad attività industriale, commerciale o agricola o
comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi,
gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici,
scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a
pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici.

3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si
intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti
elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se
gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti
all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano
altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti
elettrici posti all'interno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la
parte comprendente tutte le componenti necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad
installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre
tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i
sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi
appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici
interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il
decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.

5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si
intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal
medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore,
l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno
dei prodotti della combustione.

6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli
idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e
manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e
incendio.

2. Requisiti tecnico-professionali.
1. Con la dizione «alle dirette dipendenze di un'impresa del settore» di cui all'art. 3,
comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo
il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa
artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

3. Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese
artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha
provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4
della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile
tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il
certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di
commercio competente presso la quale è stata presentata la
domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la
quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art.
4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta
della medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per
l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in
capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali}

4. Progettazione degli impianti. -
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli
impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della
legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso
comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a
400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in
bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti
elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per
tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di
ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior
rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando
coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con
volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché
per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e),
della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas
medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g),
della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al
rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando
gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi
di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della
trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con
particolare riguardo all'individuazione dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona
tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle
indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera,
il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante tali varianti in corso
d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve
fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
5. Installazione degli impianti. - 1. I materiali e componenti
costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della
sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali
ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di
conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18
ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui
all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche
dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si
intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti
non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà
indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona
tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali,
componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione
siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di
normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.
83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza
equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si
intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non
superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di
interruttori differenziali con il livello di sensibilità più
idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e
tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per
sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art.
7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto
dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica
l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data
di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione
dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo
avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano
rispettati i principi di progettazione obbligatoria con
riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per
ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti
l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque
adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i
seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione
contro i contatti diretti, protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

6. Attività di normazione tecnica. - 1. L'UNI ed il CEI
svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per
la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge,
anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della
produzione industriale e di osservazioni della commissione
permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano
semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione
dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle
somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate
secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro.

7. Dichiarazione di conformità.- 1. La dichiarazione di
conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli
impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non
installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le
strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. {Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla
commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata
presso la camera di commercio} (2).

8. Manutenzione degli impianti. - 1. Per la manutenzione degli
impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della
legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si
intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado
normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessità di primi interventi, che comunque non
modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro
destinazione d'uso.

9. Verifiche. - 1. Per l'esercizio della facoltà prevista
dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta
del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi
conservati presso le camere di commercio e comprendenti più
sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono
formati annualmente sulla base di documentata domanda di
iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali,
sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui
dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle
camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto
previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione
amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso
di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono
darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della
legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile
un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione
edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve
riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli
impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del
progettista dell'impianto o degli impianti.

10. Sanzioni. - 1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art.
16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura
variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla
entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed
alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni
con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in
materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione
monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in
qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge,
competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo
provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte
in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme
relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la
sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese
dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio
delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e
degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono
agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
_______________________
Note:
(1) Abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n.392.
(2) Comma abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.