IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n.51, che delega al Governo la emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzioni infortuni e di igiene del lavoro;
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II : AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO

Titolo III : NORME GENERALI DI PROTEZIONE ALLE MACCHINE

Titolo IV : NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE PER DETERMINATE MACCHINE

Titolo V : MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO

Titolo VI : IMPIANTI ED APPARECCHI VARI

Titolo VII : IMPIANTI MACCHINE ED APPARECCHI VARI

Titolo VIII : MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI

Titolo IX : MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Titolo X : MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE E SOCCORSI D'URGENZA

Titolo XI : NORME PENALI

Titolo XII : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 1
- Attività soggette -
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell' art. 3, comprese quelle esercitate dallo stato , dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di Istruzione e di beneficenza.

Art. 2
- Attività Escluse -
Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da appositi provvedimenti:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.


Art. 3
- Definizione di lavoratore Subordinato -
Agli effetti dell' art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sempre agli effetti dell' art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati :
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi , anche di fatto , che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

(questo articolo viene aggiornato dall'articolo 2.1.a. del DLgs 626/94 che a sua volta è stato sostituito dall'articolo 2 del DLgs 242/96)


CAPO II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI


Art. 4
- Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti -

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono , dirigono e sovrintendono alle attività indicate all'art. 1 , devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti
delle presenti norme o, nei casi di cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;


c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione.

(questo articolo viene aggiornato dagli articoli 4 e 5 del DLgs 626/94.Il primo di questi
due è stato, a sua volta, sostituito dall'articolo 3 del DLgs 242/96)

Art. 5
- I datori di lavoro , i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori
autonomi dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro in cui sianochiamati a
prestare la loro opera -


L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine od attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.

(questo articolo viene aggiornato dall'articolo 7 del DLgs 626/94; e quest'ultimo a sua volta

vede il comma 3 sostituito dall'articolo 5 del DLgs 242/96)


Art. 6
- Doveri dei lavoratori -


I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai
fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di

pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza
averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;


(questo articolo viene aggiornato dall'articolo 5 del DLgs 626/94)

CAPO III
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI


Art. 7
- Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno -


Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.

(per questo articolo vedere anche l'articolo 6 del DLgs 626/94 e i commi 2° e 3° della Legge
178/83)


TITOLO II
AMBIENTI, POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


Art. 8
- Pavimenti e passaggi -


*Sostituito dall'art. 33 punto 3 - del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio contemporaneo delle une e degli altri . A tale scopo la larghezza del passaggio deve superare di almeno cm. 70 l'ingombro massimo dei veicoli. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.


(questo articolo viene sostituito dall'articolo 33.3 del DLgs 626/94 il quale non vale per le
FF.SS)
Invece per le FF.SS. vale quanto segue:

Art. 2 - L.191/1974
I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e delle zone destinate al passaggio
in sede ferroviaria non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di

trasporto.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi e mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali
zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere opportunamente segnalati.
Per gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di
magazzino e simili, attraverso i quali transitano veicoli, è ammesso il transito contemporaneo

del veicolo e delle persone solo se resta disponibile alle persone un franco di 70 cm. Qualora tale condizione non sussista il transito contemporaneo deve essere vietato.

Art. 1 - DPR 469/1979

Segnali per ostacoli fissi o mobili in zone di transito

I contorni di eventuali ostacoli fissi ineliminabili devono essere tinteggiati a strisce orizzontali
gialle e nere alte cm 20, per una larghezza di almeno cm 20 e per un'altezza massima
di m 3 dal suolo.
Altri ostacoli, temporaneamente inamovibili, devono essere segnalati con cartelli, se
necessario opportunamente illuminati di forma triangolare, indicanti "pericolo generico"
conformi alle norme della tabella UNI 7545, parte 1.

Art. 2 - DPR 469/79

Accessi e passaggi interni

Le strutture delimitanti passaggi nei capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di
magazzino e simili, destinati al transito contemporaneo di persone e di rotabili devono
distare almeno cm 158 dal bordo interno della più vicina rotaia.
Strutture a distanza inferiore devono essere tinteggiate a striscie orizzontali gialle e nere
alte cm 20 e per una altezza massima di m 3 dal suolo per indicare il divieto di transito contemporaneo di veicoli ferroviari e persone.

Nel caso di passaggi riservati a veicoli non circolanti su binari, e qualora non risultasse disponibile alle persone un franco di cm 70, devono essere apposti cartelli indicanti il
divieto di transito contemporaneo di veicoli e persone.

Art. 8 - L. 191/74
Lungo le linee parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione, negli scali,nei depositi
locomotive ed in genere in ogni impianto interessato da binari in esercizio, devono,
per quanto possibile,essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilità

appositi sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per consentire al personale
di servizio di spostarsi con la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili; gli attraversamenti dei binari devono essere muniti di passatoie a raso. Gli schemi di detti
tinerari devono essere resi noti al personale mediante affissione negli impianti
interessati.
Nei grandi piazzali di stazione, ove ciò sia necessario, si dovranno realizzare idonee
piazzole di ricovero opportunamente segnalate.

Gli itinerari, ove necessario, dovranno essere opportunamente evidenziati con
apposite segnalazioni.

Art. 6 - DPR 469/79
Lungo le linee, i sentieri pedonabili percorribili devono avere la larghezza minima di
cm 50 e l'asse deve trovarsi, dal bordo interno della più vicina rotaia, almeno alle
distanze di cui alla seguente tabella:

Velocità massima fino da 101 da 141 da 161 da 181 superiore
esercizio in Km/h a 100 a 140 a 160 a 180 a 200 a 200


Qualora tratti di tali sentieri siano temporaneamente non percorribili per lavori in corso
od altre cause, devono essere sbarrati alle estremità ed in corrispondenza di ogni
accesso intermedio.
Lungo le gallerie, viadotti e ponti, i sentieri possono anche essere a distanze ridotte
per cui il personale all'approssimarsi del treno deve ricoverarsi nelle nicchie e nei
piazzaletti di ricovero.
Nei piazzali di ogni impianto ferroviario interessato ai binari devono essere individuati,

a cura del locale comitato di sicurezza o, in mancanza di esso, dal capo dell'impianto,
sentito, ove esista, l'addetto alla sicurezza, itinerari per consentire al personale di
servizio di spostarsi con sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili.
Gli itinerari stessi, se necessario, devono essere delimitati con strisce bianche da
ambo i lati o, eventualmente mediante traverse o materiale idoneo.
Le passotoie a raso devono essere delimitate da una striscia bianca larga almeno

20 cm.
I suddetti itinerari devono essere riportati su planimetrie in scala idonea e esposti,
almeno per la parte che interessa, in ogni punto dell'impianto nel quale i locali comitati
di sicurezza o gli addetti alla sicurezza lo ritengano necessario.
Le piazzuole di ricovero nei grandi piazzali di stazione devono essere segnalate
con le tabelle di cui al n. 11 dell'allegato 1 al regolamento dei segnali.
Nei piazzali di ogni impianto ferroviario, quando due binari adiacenti sono

contemporaneamente impegnati da veicoli ferroviari in manovra, la zona dell'intervia
può essere accessibile al personale di servizio solo se rimane disponibile, rispetto
alla sagoma limite dei due binari, uno spazio libero di almeno cm 70 e purchè lo
spostamento dei veicoli in manovra, preventivamente annunciato al personale in
servizio, avvenga su uno solo dei due binari e con velocità non superiore a 30 Km/h.
Tali limitazioni non sono necessarie se lo spazio libero fra le due sagome limite

risulta non inferiore a metri 1.40

Art. 9 - L.191/74
Sulle travate metalliche definitive, quando vengano eseguiti lavori che impediscano
l'uso deinormali passaggi, e sulle travate metaliche provvisorie deve essere sempre
realizzato un solido passaggio provvisorio, centrale o laterale, avente larghezza
non inferiore a metri 0.75 atto a consentire il transito delle persone e devono essere
approntati piazzaletti di rifugio posti a distanza tra loro non maggiore di 30 metri.


Art. 7 - DPR 469/79.

Passarelle

Sulle travate metalliche devono essere realizzati passaggi laterali. Nei ponti di l
unghezza complessiva non superiore a m 30 è, tuttavia ammessa in casi di necessità
la realizzazione di una passarella centrale in luogo di quelle laterali.
Quando manca una delle due passarelle laterali, deve essere avvisato il personale
viaggiante con le modalità dell'art. 3, punto 15, del regolamento per la circolazione
dei treni perchè ne abbia norma in caso di arresto del treno.


Art. 10 - L.191/74

Art. 10

Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario
e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti
sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilità.
Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 3000 metri devono essere apposti
opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina
nicchia per il ricovero del personale.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 4000 metri, detti contrassegni sono limitati ai

primi 2500 metri a partire da ciascun imbocco.
Il limite di 2500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente
aumentato per linee che possano essere percorse da treni a velocità superiore a
160 Km/h.
Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1000 metri, devono essere
realizzati piccoli depositi di torce a vento o altro idoneo mezzo di emergenza per
l'illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.


Art. 8 - DPR 469/79.

Nicchie

Nelle gallerie di lunghezza compresa tra 100 e 5000 metri, la posizione della più vicina
nicchia per il ricovero del personale deve essere individuata con i contrassegni di
cui al n. 21 dell'allegato n. 1 al regolamento sui segnali.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5000 metri i contrassegni di cui sopra sono
estesi per una distanza di metri 2500 dagli imbocchi.
Nelle gallerie percorse a velocità superiori a 160 Km/h la segnaletica deve estendersi
al di là dei suddetti 2500 metri, secondo la tabella sotto riportata:

V < o = a 180 < o = a 200 < o = a 220 < o = a 250
L 2900 3300 3700 4500
In ogni nicchia delle gallerie percorse a velocità superiore a 200 Km/h deve porsi in
opera un corrimano ancorato nella muratura. Detti corrimano devono essere posti
in opera nelle nicchie passanti che mettono in comunicazione due gallerie attigue
qualunque sia la velocità nella linea.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a metri 1000 ogni nicchia deve contenere
almeno una torcia a vento.

Art. 11 - L.191/74
La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino alla
distanza di metri 1.50 dalle rotaie.
Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purchè non
impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili.
Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire

pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.

Art. 9 - DPR 469/79

Ostacoli lungo la linea

Gli ostacoli fissi ineliminabili (ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori),
situati a distanza inferiore a m 1.50 dalla più vicina rotaia, devono essere tinteggiati
a striscie orizzontali gialle e nere alte cm 20; per gli ostacoli alti oltre i m 2 tale
tinteggiatura va limitata alla zona compresa tra i m 1.00 e m 3.00 dal piano del ferro, normalmente al binario, in modo da riuscire ben visibile da entrambi i sensi di marcia
dei veicoli ferroviari.

Se si tratta di ostacoli lunghi, la tinteggiatura a striscie può essere limitata alla zona in corrispondenza degli spigoli per una lunghezza di cm 40, sia parallelamente che
normalmente al binario.
La medesima segnaletica deve essere riportata sulle sagome limite.
I picchetti di riferimento del binario devono essere tinteggiati con vernice bianca.
Le apparecchiature di sicurezza e segnalamento devono essere tinteggiate, in ogni
caso, con colore chiaro ad eccezione di quelle per le quali i regolamenti e le

disposizioni dell'Azienda prescrivano diversa colorazione atta a fornire determinate
indicazioni ai treni ed alle manovre o ad individuare le caratteristiche funzionali di
esse o degli impianti, o parti di impianti, cui si riferiscono.
Tutte le apparecchiature telefoniche devono essere tinteggiate in colore grigio chiaro.
La circolazione sulla sede ferroviaria in bicicletta o con il ciclomotore a motore spento
è ammessa solo per esigenze e nell'interesse dell'esercizio, previo rilascio di apposite autorizzazioni e con l'osservanza di particolari norme cautelative fissate dall'Azienda

Autonoma delle Ferrovie dello Stato, purchè esista pista adatta.
La circolazione con mezzi motorizzati è di regola vietata. Peraltro, nel caso esistano
in piazzali ferroviari o lungo la linea piste adatte alla circolazione di mezzi motorizzati,
la circolazione dei mezzi predetti può essere consentita nei limiti delle disposizioni di
carattere locale.

Art. 10 - DPR 469/79

Circolazione in bicicletta o in ciclomotore con motore spento
sulla sede ferroviaria

Sulla sede ferroviaria è do norma vietato circolare su bicicletta o ciclomotore anche
se con motore spento.
Può tuttavia essere consentito servirsi di tali mezzi previo rilascio di apposita
autorizzazione scritta, al personale:
a) di stazione, adibito alla manovra degli scambi o ad altre operazioni che richiedano
tempestività di intervento;
b) di scorta ai treni, quando debba effettuare la manovra degli scambi;
c) di verifica, nelle stazioni;
d) tecnico ed operaio, per le necessità di manutenzione degli impianti, della stazione

e lungo la linea;
e) ferroviario in genere, quando per motivi di servizio o per recarsi dall'abitazione
al luogo di lavoro e viceversa debba spostarsi lungo linee o nell'ambito degli
impianti ferroviari limitatamente ai casi in cui non esista la possibilità di servirsi
utilmente di una strada esterna alla sede ferroviaria;
f) delle ditte appaltatrici, se incaricato di svolgere le stesse incombenze previste
nel punto precedente per il personale ferroviario.

Lungo i binari, la circolazione su bicicletta o ciclomotore con motore spento è consentita
solo se esista una pista ciclabile larga almeno cm 60, il cui margine lato binario si trovi
ad almeno cm 170 dal bordo interno della più vicina rotaia.
Sia nelle stazioni che lungo le linee, la circolazione è in ogni caso inderogabilmente
legata alle seguenti prescrizioni:
1) divieto di percorrere le intervie dei binari in esercizio e di usare ciclomotori con
paragambe e altri ingombri laterali;

2) obbligo di scendere dal mezzo:
- nelle stazioni,in presenza di viaggiatori;
- lungo le linee, in caso di incrocio con pedoni o con altri ciclisti;
- per attrversare binari in esercizio;
- per transitare lungo gallerie e ponti;
- all'approssimarsi dei treni;
3) obbligo di non superare la velocità consigliata dalla massima prudenza.
L'uso di biciclette e di ciclomotori è comunque vietato nelle ore del tramonto all'alba
(salvo nei piazzali illuminati) ed in presenza di nebbia e di neve o altre avversità

atmosferiche che possano compromettere la sicurezza della loro circolazione.
Gli impianti e i tratti di linea per i quali la circolazione può essere ammessa sono
determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive necessità ed alle
condizioni locali ( frequenza della circolazione dei treni, loro velocità massima, ecc.);
caso per caso gli stessi comitati possono stabilire prescrizioni e limitazioni aggiuntive
a quelle generali sopra indicate.
Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni,

degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini approvigionamenti, delle agenzie
marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare oltre al
nominativo dell'interessato, la stazione o la tratta di linea (quest'ultima delimitata dalle
esatte progressive chilometriche) per i quali la autorizzazione viene rilasciata, nonchè
il mezzo che può essere usato (bicicletta o ciclomotore).
Nei casi di cui al punto b), le autorizzazioni sono rilasciate dal capo reparto movimento

evalgono anche per il personale dei treni che effettui la manovra degli scambi.

Art. 11 - DPR 469/79

Circolazione con mezzi motorizzati sulla sede ferroviaria

Sulla sede ferroviaria è di norma vietata la circolazione dei mezzi motorizzati
(autoveicoli, motocarri motocicli, ciclomotori, ecc.).
Per esigenze di servizio o nell'interesse dell'esercizio ferroviario, può essere tuttavia
consentito il movimento di tali mezzi, previo rilascio di apposita autorizzazione scritta,
nei seguenti casi:
a) nei piazzali ferroviari delle stazioni degli scali e degli impianti in genere, ove
esistano idonee piste il cui margine lato binario si trovi ad almeno m 2 dal bordo

interno della più vicina rotaia; nei tratti in cui attrversano i binari, le piste debbono
essere delimitate da entrambi i lati;
b) lungo le linee quando manchi, in modo assoluto, la possibilità di servirsi di vie
extraferroviarie ed a condizione che esistano piste larghe almeno m 3, il cui margine
lato binario si trovi ad almeno m 2 dal bordo interno della più vicina rotaia.
In presenza di condizioni di esercizio favorevoli, la circolazione dei ciclomotori con

motore acceso può essere ammessa anche su piste ciclabili aventi larghezza di
almeno cm 60 il cui margine lato binario si trovi ad almeno cm 170 dal bordo interno
della più vicina rotaia.
La circolazione dei suddetti mezzi è comunque inderogabilmente legate alle seguenti prescrizioni:
1) nei casi di cui al punto a);
- rispetto delle eventuali particolari modalità di carattere locale, comunicate all'atto
del rilascio dell'autorizzazione;
- divieto dell'attraversamento dei binari di corsa; quando ciò sia asolutamente

indispensabile per motivi di esercizio, il transito potrà, di volta in volta, essere
consentito dal dirigente movimento di turno dopo che questi abbia accertato che
nessun treno sia in fase di avvicinamento ed abbia inoltre predisposto i segnali
di protezione a via impedita;
- attraversamento degli altri binari, a treno fermo, come su passaggio a livello
incustodito;
- attraversamento degli altri binari, a treno in manovra, sotto scorta del personale

addetto alla manovra stessa;
2) nei casi di cui al punto b):
- scorta da parte di agente dipendente da chi ha rilasciato l'autorizzazione (la
scorta non è richiesta per i ciclomotori, i quali debbono peraltro osservare le
prescrizioni indicate al precedente art. 10);
3) in tutti i casi:
- procedere alla velocità consigliata dalla massima prudenza, comunque mai al
di sopra dei 20 Km/H;
- fermare il mezzo motorizzato all'approssimarsi dei treni;

- non sostare sui binari da attraversare;
- non impegnare con uomini o mezzi lo spazio di metri 1 al di sotto della linea di
contatto ad alta tensione.
La circolazione è comunque vietata nelle ore dal tramonto all'alba (salvo negli scali
illuminati) ed in presenza di neve o nebbia o altre avversità atmosferiche che ne
possano compromettere la sicurezza.
Gli impianti e i tratti di linea per i quali può essere ammessa la circolazione con
mezzi motorizzati sono determinati dai comitati di esercizio in relazione alle effettive

necessità ed alle condizioni locali; gli stessi comitati di esercizio possono stabilire
prescrizioni o limitazioni aggiuntive a quelle generali sopra indicate.
Le autorizzazioni scritte sono rilasciate dai dirigenti dell'esercizio delle stazioni,
degli impianti riparatori di rotabili, dei magazzini di approvigionamenti, delle agenzie
marittime, dei tronchi di linea delle zone i.e., e debbono chiaramente indicare , oltre
il nominativo dell'interessato, la stazione o l'impianto o la tratta di linea (quest'ultima

delimtata dalle esatte progressive chilometriche) per i quali la autorizzazione stessa
viene rilasciata, il mezzo motorizzato che può essere utilizzato (in relazione alle piste
esistenti), il nominativo dell'agente al quale è affidata l'eventuale scorta.

Art. 14 - L.191/74
Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari in galleria e ai lavori connessi
ai servizi di vigilanza della linea in galleria si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 33, 66, 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1956, n. 320.
I tratti di galleria che i lavoratori debbono percorrere per raggiungere i cantieri di
lavoro possono anche non essere illuminati con mezzi di illuminazione fissi indipendenti
dai mezzi di illuminazione portatili, quando esistono sentieri pedonali in normali
condizioni di percorribilità.
Nelle gallerie ove vi sia pericolo di caduta di materiali dall'alto i lavoratori e coloro che
per necessità di servizio accedono in galleria devono essere muniti e fare uso di

casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.


Art. 9
- Solai -


I locali destinati a deposito devono avere , su una parete o in altro punto ben visibile, la
chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro
quadrato di superficie. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.


Art. 10
- Aperture nel suolo e nelle pareti -


Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse e i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti , che permettono il passaggio di una persona e che presentano
pericolo di caduta per dislivelli superiori a un metro, devono essere provviste di solida

barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in
relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

Invece per le FF.SS. vale quanto segue:
L. 191/74
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ( con esclusione di quelle di cui all'ultimo capoverso del
presente articolo) e i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti
normali, atti adimpedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano
attuabili, tali aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e presentano
il pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di
apposita barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre è consentito che l'altezza del parapetto non sia quella normale,
purchè non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano
condizioni di pericolo.
La presenza di fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la

riparazione di rotabili negli impianti e nei piazzali ferroviari, qualora la zona dove
trovansi dette fosse non siasufficientemente illuminata, deve essere adeguatamente
segnalata.

Art. 3 - DPR 469/79

Aperture e fosse

Le aperture esistenti nel suolo e nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro
o di passaggio, che debbono rimanere scoperte e che non possono essere protette
mediante parapetti, devono essere segnalati con cartelli, se necessario
opportunamente illuminati, di forma triangolare per "pericolo generico" del tipo già
descritto all'art. 1.
Le fosse di visita di rotabili, per piattaforme girevoli e per carrelli trasbordatori, quando
non siano sufficientemente illuminate, devono essere segnalate con cartelli di forma

triangolare con bordo di colore giallo del tipo adottato per segnalare cadute in
aperture nel suolo. Tali cartelli devono essere apposti su sostegni per renderli visibili
dai diversi punti di accesso.


Art. 11
- Posti di lavoro e di passaggio -


*Sostituito dall'art. 33 - punto 13 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994,
i commi 4 e 5 di quest'ultimo articolo sono a loro volta sostituiti dall'art. 16
del DLgs 242/96

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non sia possibile la
difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

Art. 12
- Schermi paraschegge -


Nelle operazioni di scalpellatura, sbavature, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad
evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.


Art. 13
- Uscite dai locali di lavoro -


*Sostituito dall'art. 33 - punto 1 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994,
i commi 1, 6 e 12 di quest'ultimo articolo vengono modificati dall'art.16.2 del DLgs
242/96,

Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle
persone ed essere agevolmente apribili dall' interno durante il lavoro.
Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore a 25, ed in ogni
caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli di esplosione o di incendio

e siano adibiti nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta, rispettivamente
ogni 25 o 5 lavoratori, deve essere apribile verso l'esterno.
L'apertura verso l'esterno delle porte non è richiesta quando possa determinare pericoli
per passaggi di mezzi di trasporto o per altre cause.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse le porte scorrevoli,
le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre

porte apribili verso l’esterno, atte ad assicurare , in caso di necessità , l'agevole e rapida
uscita delle persone.
Ove l'esercizio normale del lavoro richieda la adozione di porte scorrevoli
verticalmente o di saracinesche a rullo, queste sono ammesse purché fornite di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di apertura.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni di cui al
secondo comma devono avere almeno due scale distinte, di facile accesso. Per gli

edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità , quando non ne esista la
impossibilità accertata dall'Ispettorato del Lavoro : in quest'ultimo caso saranno
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
L'Ispettorato del Lavoro può prescrivere l'adozione di aperture e di scale di sicurezza ,
quando possano verificarsi particolari esigenze di rapida uscita delle persone.


Art. 14
(*) - vedi circ. Minist. Lav. n.22 del 22-7-63


*Sostituito dall'art. 33 - punto 2 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994,
i cui commi 5 e 17 sono a loro volta sostituiti dall'art. 16.2 del DLgs 242/96.

I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita,
che abbiano la larghezza di almeno m.1,10 e che siano in numero non inferiore
ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa fra
10 e 50 . Il numero delle porte può anche essere minore , purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

Art. 15
- Spazio destinato al lavoratore -


Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire
il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

CAPO II
SCALE FISSE


Art. 16
- Scale fisse a gradini -


Le scale fisse a gradini , destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro , devono
essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza . I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e lunghezza adeguata alla esigenze di transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti , di parapetto
normale o di altra difesa equivalente . Le rampe delimitate da due pareti devono

essere munite di almeno un corrimano.


Art. 17
- Scale fisse a pioli -


Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o
aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da
m.2,50 dal pavimento o dai ripiani , di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più
di cm. 60.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati
o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate ,
in luogo della gabbia , altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle
persone per un tratto superiore ad un metro.

invece per le FF.SS. vale quanto segue:
Art. 27 L. 191/74 - 2° e 3° comma

Le scalette, i montatoi ed i praticabili dei rotabili devono essere atti a ridurre, per
quanto possibile, il pericolo di scivolamento.
Le scale in dotazione ai rotabili devono essere costruite secondo criteri stabiliti
dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato.

CAPO III
SCALE E PONTI SOSPESI


Art. 18
- Scale semplici portatili -


Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale , se
di legno , devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando

sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche
scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).


Art. 19
- Scale semplici portatili -


Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo
di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al
piede da altra persona.


Art. 20
- Scale ad elementi innestati -


Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana
o simili) , oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'articolo 18, si devono osservare
le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari
esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate
a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per

ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.


Art. 21
- Scale doppie -


Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altri dispositivo che impedisca la apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.


Art. 22
- Scale aeree e ponti mobili sviluppabili -


Le scale aeree ad inclinazione variabile , montate su carro e comunque azionate,
devono essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per
la elevazione massima e minima della volata , nonché di calzatoie o di altri dispositivi
per assicurare in ogni caso la stabilità del carro. Dette scale devono essere
provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e l'anno di costruzione
e la portata massima.


Art. 23
- Ponti e sedie sospesi -


I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono , sia per le caratteristiche costruttive
che per le modalità di montaggio e di uso , presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattasi di ponti e sedie mobili meccanici , il movimento verticale deve
essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed
i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilità

ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.


Art. 24
- Utensili a mano -


Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati , gli utensili , nel tempo in cui
non sono adoperati , devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in
modo da impedirne la caduta.


Art. 25
- Verifiche (*) -

vedi D.M. 12-9-59
vedi Circ. Ispesl n.70 del 12-8-92
vedi Circ. Ispesl n.74 del 29-9-92

Le scale aeree ad inclinazione variabile , i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi
muniti di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per
accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza.

CAPO IV
PARAPETTI


Art. 26
- Parapetto normale -


Agli effetti del presente decreto è considerato normale un parapetto che soddisfi alle
seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c) sia costruito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà
distanza fra quello superiore e il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere , nell'insieme ed in ogni sua parte, al

massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e
della sua specifica funzione.
E' considerato parapetto normale con arresto al piede il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta
almeno 15 centimetri.
E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi
protezione, quale muro, balaustrata, ringhiera e simili, realizzante condizioni di

sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate
dai parapetti stessi.


Art. 27
- Protezione delle impalcature, passerelle e dei ripiani -


Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso , i balconi ed i posti di
lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti , su tutti i lati aperti,
di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione
non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1.50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto , sono
ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale , purché

siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l'esterno.

invece per le FF.SS. vale quanto segue:
Art. 27 L. 191/74 - 1° comma
I bagagliai, i postali ed altri veicoli di servizio devono essere muniti, in corrispondenza
delle porte scorrevoli, di barre di sicurezza o di altri dispositivi di protezione atti ad
impedire la caduta di persone. Le porte scorrevoli di tali veicoli devono essere munite
di dispositivi di bloccaggio nelle posizioni estreme di chiusura ed apertura.


CAPO V
ILLUMINAZIONE


Art. 28
- Illuminazione generale -


Gli ambienti , i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.


Art. 29
- Illuminazione particolare -


Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali , i campi di lettura
o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in
genere e in ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o
che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con
mezzi particolari.


Art. 30
- Deroghe per esigenze tecniche -


Nei casi in cui , per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti ,
non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati
negli articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi
derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.


Art. 31
- Illuminazione sussidiaria -


Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante
efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni
di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile e immediato

del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle
persone o degli impianti ; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o
infiammabili la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti
ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una
illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.

Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione,
i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso
dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve , qualora sia necessario ai fini della sicurezza , essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

Art. 32


Ove sia stabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a
consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

invece per le FF.SS. vale quanto segue:
Art. 4 - L. 191/74
L'illuminazione sussidiaria, per garantire la continuazione del lavoro in caso di
mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all'articolo 32 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 aprile 1955, n. 547, nei piazzali, lungo le linee
ferroviarie e sui rotabili può essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi
portatili.


CAPO VI
DIFESA CONTRO GLI INCENDI E LE SCARICHE ATMOSFERICHE


Art. 33
- Difesa contro gli incendi -


In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate
idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso
di incendio.

invece per le FF.SS. vale quanto segue:
Art. 33 - L. 191/74
In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al
pericolo di incendio nonchè per l'esercizio e la conduzione di essi, si debbono
osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte

ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonchè le cautele suggerite dall'esperienza.
Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato all'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo
dei Vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione (per gli
impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per
l'incolumità dei lavoratori) dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a

disposizione per lo spegnimento degli incendi nonchè del tipo di organizzazione da
mettere in atto per la prevenzione incendi.


Art. 34
- Divieti Mezzi di estinzione allontanamento lavoratori -


Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
a) E’ vietato fumare;
b) E’ vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a
meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili
di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno

una volta ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato , in caso di necessità , l'agevole e rapido allontanamento dei
lavoratori dai luoghi pericolosi.


Art. 35


L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le
quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di
temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata , e le altre sostanze
conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
I divieti cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

Art. 36
Lavorazioni pericolose e controllo vigili d. fuoco (*) -
vedi D.P.R. 26-5-59 n.689


Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi
pericoli per l'incolumità dei lavoratori; sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi,
a controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto

con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.

(non vale per le FF.SS - L. 191/79)


Art. 37


I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, al quale dovrà essere
richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti la visita del Comando dei Vigili del Fuoco deve

essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

(non vale per le FF.SS - L. 191/79)


Art. 38
- Scariche atmosferiche (*)

vedi D.M. 12-9-59
vedi D.M. 22-2-65
vedi D.M. 13-7-65
vedi circolare Minist. Lavoro n.551 del 5-7-60
vedi circolare Minist. Lavoro n.80 del 27-10-79
vedi circolare Minist. Interno n. 15 del 7.2.1961
vedi D.M. 18.12.1975
vedere inoltre CEI 81.1

Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione alla ubicazione e all'altezza, possano costituire pericolo.

Art. 39
(*) vedi circolare Minist. Lavoro n.551 del 5-7-60

vedi circolare Minist. Interno n. 15 del 7.2.1961
vedi D.M. 18.12.1975
vedere inoltre CEI 81.1

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore e spandente appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Commento agli articoli 38 e 39. In base a tali articoli le strutture da proteggere dalle

scariche atmosferiche sono:
1) le strutture e le lavorazioni identificate dal DPR 689/59;
2) i camini industriali;
3) i recipienti e gli apparecchi metallici di grandi dimensioni situati all'aperto.
Secondo l'appendice della norma CEI 81/1 invece la necessità di ricorrere a
disposizioni di protezione contro i fulmini e la scelta del tipo di impianto sono
vincolati alle reali necessità di protezione degli ambienti stabiliti in base ad una
valutazione accettabile di rischio effettuato in funzione del contenuto del volume

da proteggere, delle caratteristiche fisiche geometriche delle strutture stesse e
della situazione organizzativa del territorio in cui l'ambiente da proteggere è ubicato.
Occorre ancora aggiungere che altri dubbi nascono su "come" l'impianto di protezione
deve essere realizzato coesistendo allo stato attuale due norme di buona tecnica,
l'Allegato D alla circolare n. 15 del 7 6 1961 del Ministero dell'Interno e la norma
CEI 81/1 che dettano requisiti diversi per gli impianti di protezione.

Art. 40
(*) vedi circolare Minist. Lavoro n.551 del 5-7-60

vedi D.M. 12-9-59
vedi D.M. 22-2-65
vedi D.M. 13-7-65

Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni , per accertarne lo stato di efficienza.


TITOLO III
NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE

CAPO I
Disposizioni di carattere generale


Art. 41
- Protezione e sicurezza delle macchine -


Gli elementi delle macchine , quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.


Art. 42
- Parti salienti degli organo delle macchine -


Gli organi di collegamento , di fissaggio o di altro genere , come viti , bulloni , biette e
simili esistenti sugli alberi , sulle pulegge , sui mozzi , sui giunti , sugli innesti o su altri
elementi in movimento delle macchine , non devono presentare parti salienti dalle
superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati , ma essere limitati in
corrispondenza a dette superfici o allocati in apposite convenienti incavature
oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.


Art. 43
- Manovellismi -


Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la

velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.


Art. 44
- Tratti terminali sporgenti degli alberi -


I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti
non soggette a movimento.


Art. 45
- Protezione in caso di rottura di macchine -


Le macchine che , in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro , presentano fondati pericoli di rottura , con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione , devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto o a trattenere gli elementi proiettati , a meno che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza.

Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.


Art. 46
- Scuotimenti e vibrazioni delle macchine -


Le macchine devono essere costruite , installate e mantenute in modo da evitare
scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità , la resistenza
dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione
tecnologica della macchina , devono adottarsi le necessarie misure o cautele ,
affinché ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle

persone.


Art. 47
- Rimozione temporanea delle protezioni e dispositivi di sicurezza -


Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se
non per necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere
immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al limite
minimo possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non
appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione.

Art. 48
- Divieto di pulire oliare o ingrassare organi in moto -


E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle
macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche , nel
qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto
stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.


Art. 49
- Divieti di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto -


E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautela a difesa delle incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.


CAPO II
MOTORI


Art. 50
- Segregazione dei motori -


Quando un motore , per le sue caratteristiche di costruzione , costituisce un pericolo
per chi lo avvicina , deve essere o installato in apposito locale o recintato o comunque
protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti , i relativi organi di
trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere protetti in conformità
delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi

sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.


Art. 51
- Regolatore automatico di velocità -


I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un pericolo
devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che
questa superi i limiti stabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato
funzionamento.


Art. 52
- Messa in moto e arresto dei motori -


Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente manovrati dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano . Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnescare automaticamente

per evitare il contraccolpo.

* Il seguente nuovo comma è aggiunto in virtù dell'art. 36
punto 4 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994:

-Se ciò è appropriato rispetto ai pericoli della attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.


Art. 53


Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di
macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità , devono essere predisposti dispositivi supplementari , facilmente accessibili, per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici , associati , se necessario , a mezzi ottici ,
per la trasmissione , al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di
arresto dei motori non azionati da energia elettrica. In ogni caso , gli organi di comando dell'esterno o della segnalazione devono essere chiaramente individuabili mediante

avvisi indicatori.

* Il seguente nuovo comma è aggiunto in virtù dell'art. 36 punto 5 del decreto
legislativo n. 626 del 19 settembre 1994:

Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di allarme essi devono
essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.


Art. 54


Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da
un segnale acustico convenuto , distintamente percettibile nei luoghi dove vi
sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale
ottico. Un cartello indicatore , richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e
le relative modalità , deve essere esposto presso gli organi di comando della messa
in moto del motore.


CAPO III

TRASMISSIONE E INGRANAGGI


Art. 55
- Organi ed elementi per la trasmissione del moto -


Gli alberi , le pulegge , le cinghie , le funi , le catene di trasmissioni, i cilindri, i coni di
frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere
protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo.


Art. 56
- Alberi, cinghie e funi di trasmissione -


Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge
motrici e mosse , che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m.
2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro , a meno che non siano già in
posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a tale altezza. La protezione di tali
organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera distanziatrice, dell'altezza
di almeno un metro, purché:

a) disti, in senso orizzontale, almeno m.0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed
elementi di trasmissione, riducibili a m 0,30 se gli organi in movimento da proteggere
non superano l'altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile , senza speciali manovre ,
l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità

inferiore ai 2 metri al minuto secondo , l'obbligo della protezione sussiste solo
quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può costituire
pericolo. Per gli alberi e i contralberi , la protezione può omettersi quando , in
relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice , sia da escludersi ogni pericolo.


Art. 57


Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono
avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.


Art. 58


Quando le cinghie o le funi di trasmissione , aventi notevoli dimensioni e velocità ,
sovrastano o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di
cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta
proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura , oppure essere integrate da
schermi aventi forma , dimensioni e resistenza tali da consentire lo stesso scopo.


Art. 59
- Ingranaggi -


Gli ingranaggi , le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena ,
protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base. Possono, tuttavia ,
essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco , quando , in relazione a
particolari caratteristiche della macchina o della installazione , quali la ridottissima
velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone , dette

protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi,
lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche
libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona
dentata.


Art. 60
- Coni e cilindri di frizione -


Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superare a m.
2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione inaccessibile.


Art. 61
- Catene di trasmissione -


Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono , quando non si trovino
in posizione inaccessibile , essere protette mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata alle ruote
dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo
restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalità
stabilite dall'art 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.

Art. 62
- Montaggio e smontaggio delle cinghie -


Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere
affidate a personale esperto.
E' consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si
disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi monta-cinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il prodotto
della larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al secondo sia
non minore di 80.

Art. 63
- Ganci portacinghie -


Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione , ne trovarsi
a contatto con elementi in moto , ma devono essere appese a ganci portacinghie
predisposti in prossimità delle pulegge.


Art. 64
- Giunzioni delle cinghie -


Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare sporgenze o elementi salienti , a meno che questi non siano raccordati alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.


Art. 65
- Coppie di pulegge fissa e folle -


Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa , per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia
eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico, munito di dispositivo di
fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti

accidentali della cinghia . Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di
folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.


Art. 66
- Disinnesti di sezioni. nelle trasmissioni estese -


Non sono ammesse trasmissioni in forza motrice mediante un unico albero esteso a più ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo di giunti d disinnesto di facile e rapida manovra , provvisti di
dispositivo di fermo , per impedire l'accidentale trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono essere predisposti per il sezionamento degli
alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale , muovono masse rotanti di entità

tale da rendere difficile il loro rapido arresto.


Art. 67
- Preavviso di avviamento di trasmissioni -


Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il
motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.


CAPO IV
MACCHINE OPERATRICI E VARIE


Art. 68
- Protezione degli organi lavoratori e delle zone di
operazione delle macchina -


Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione , quando possono costituire un pericolo per i lavoratori , devono , per quanto possibile , essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.


Art. 69


Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una
efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione
pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il
pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto
della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.


Art. 70


Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o
segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose
delle macchine , la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve
essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi
misure per ridurre al minimo il pericolo.


Art. 71


Nei casi previsti negli articoli 69 e 70 , quando gli organi lavorativi non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di
notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina , oltre ad avere l'organo di
comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve
tempo possibile.

Art. 72
- Blocco degli apparecchi di protezione -


Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazioni e
degli altri organi pericolosi delle macchine quando sia tecnicamente possibile e si tratti
di eliminare un rischio grave e specifico , devono essere provvisti di un dispositivo di
blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale
che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto, o
provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;

b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di
chiusura.


Art. 73
- Aperture di alimentazione e di scarico delle macchine -


Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di
idonei ripari costruiti , a seconda delle varie esigenze tecniche, di parapetti, griglie,
tramogge e coperture atti per forma , dimensioni e resistenza , ad evitare che il
lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo
con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando la

macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici, ogni
qualvolta gli organi lavoratori , introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.


Art. 74
- Fissaggio degli organi lavoratori a velocità elevate -


Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli
alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali
da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e , in ogni caso , la loro protezione
o la loro fuoriuscita.


Art. 75
- Protezione contro le proiezioni di materiali -


Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali
o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile , essere
provviste di chiusura , schermi o altri mezzi d'intercettazione atti ad evitare che i
lavoratori siano colpiti.


Art. 76
- Organi di comando per la messa in moto delle macchine -


Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconosciuti e a facile portata del lavoratore.
Qualora, per effettive ragioni tecniche, l’organo di comando della messa in moto sia fuori
della portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le
necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi
in seguito ad intempestivo movimento di questa.


Art. 77


I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da
evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire
lo stesso scopo.


Art. 78
- Comando a pedale delle macchine -


I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo
arresto, devono essere protetti , al di sopra ed ai lati , da una custodia , oppure
essere muniti di altro dispositivo , che , pur consentendo una agevole manovra ,
eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.


Art. 79
- Innesto e disinnesto delle macchine comandate da trasmissione -


Le macchine che non sono azionate da propri motori , ma da trasmissioni principali o secondarie , devono essere provviste di dispositivi di innesto , spostacinghie o simili ,
che consentano di azionare e di arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa azionate.
Può derogarsi dall'osservanza della dispozione di cui al comma precedente per
i gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purché l'arresto dell'intero gruppo

possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna macchina e la messa in moto del
medesimo sia eseguibile da un punto situato in posizione tale che chi compie la
manovra possa vedere distintamente tutte le macchine.


Art. 80
- Preavviso di avviamento di macchine complesse -


Ogni avviamento di macchine complesse , alle quali sono addetti più lavoratori dislocati
in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto
la macchina , deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.


Art. 81
- Comando con dispositivi di blocco multiplo -


Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani o altre parti
del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano in movimento, le
macchine stesse devono essere provviste di un sistema di comando con dispositivo
in blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore
addetto alla macchina abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.

Art. 82
- Blocco dalla posizione di fermo della macchina -


Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga
qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento , devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della
macchina e dei suoi organi durante l'esecuzione di dette operazioni .
Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina e le

sue parti non siano messe in moto da altri.

Per le FF.SS. vale quanto segue:
Art. 26 - L. 191/74
Quando, per necessità di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte
del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi
le necessarie misure e cautele, affinchè tali organi non possano essere messi in moto
da altre persone o mezzi.


Art. 83
- Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi a movimento alternativo -


Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento
alternativo devono essere installate in modo che fra l’estremità di corsa delle stesse
parti od organi mobili , tenuto conto anche dell'eventuale sporgenza del materiale su
di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli , esita uno spazio libero di almeno cm.
50 nel senso del movimento alternativo.
Qualora sia minore di cm. 50 , esso deve essere reso inaccessibile mediante

chiusura.


TITOLO IV
NORME PARTICOLARI DI PROTEZIONE DI DETERMINATE MACCHINE


CAPO I
MOLE ABRASIVE


Art. 84
- Collaudo velocità di uso, coefficiente di sicurezza -

(*) Art. abrog. dall'art. 58 del D.P.R. n.302 del 19-3-56
sostituito dal titolo V dello stesso D.P.R:

Le mole abrasive artificiali , prima di essere usate devono risultare già, a cura dello
stesso costruttore , collaudate ad una velocità superiore di almeno il 40% a quella di
uso. Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri , il collaudo di velocità deve
essere effettuato per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo , della qualità, del

diametro e della velocità massima di uso , espressa in numero di giri in minuto primo
- velocità angolare - riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo - velocità
periferica - nonché il nome e la sede del costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata con
la dizione ''velocità massima di uso''. E' vietata far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di

sicurezza rispetto alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.


Art. 85
(*) Art. abrogato dalla legge n.320 del 5-11-90


Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità superiore a quella garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i
dati in essa indicati , la velocità d'uso per minuto secondo non deve superare:
a) per le mole a disco normale : m. 20 se ad impasto magnesiaco o silicato , m. 25
se ad impasto ceramico ; m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma

vulcanizzata o con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza , a scodella , a coltello ed a sagome speciali in
genere : m. 15 , 20 , 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato , ceramico ed organico o con resine sintetiche.

Commento agli articoli 84 e 85: le normedi cui agli articoli 84 e 85 sono abrogate
(vedi articolo 58 DPR 302/56 e articolo 8 Legge 320/90. Le norme relative al collaudo
delle mole sono contenute nella Legge 5.11.1990 n. 320

Art. 86


Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto ,
a cura dell'utente della macchina , un carrello indicante il diametro massimo della
mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri
del relativo albero.


Art. 87
- Molatrici a più velocità -


Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo,
che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella
prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.


Art. 88
- Flange ed altri mezzi di fissaggio delle mole -


Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di
fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico non fragile e di caratteristiche adatte,
aventi diametro uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mola , salvo
quanto disposto dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire
secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione
di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio cartone, feltro.

Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere ,
devono essere montate mediante flange , piastre , ghiere o altri idonei mezzi , in
modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di
spostamento e di rottura della mola in moto.


Art. 89
- Cuffie di protezione -


Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche , che
circondino la massima parte periferica della mola , lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione . La cuffia deve estendersi anche sulle due
facce laterali della mola ed essere il più vicino possibile alla superficie di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi attacchi
alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti

di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'art. 45, le cuffie di protezione
di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri,
che non abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo , e
purché lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.


Art. 90


La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali , prescritta nell'articolo
precedente , può, per particolari esigenze di carattere tecnico , essere limitata alla
sola parte periferica oppure essere omessa , a condizione che la mola sia fissata
con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3 centimetri , misurati
radialmente , per mole fino al diametro di 30 centimetri ; di cm. 5 per mole fino al
diametro di 50 centimetri ; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.

Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli ''sporti'' della mola
dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente , purché siano
adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della
mola.


Art. 91
- Poggiapezzi -


Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi . Questo
deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere
di lavoro da eseguire , deve essere registrabile e il suo lato interno deve distare non
più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.


Art. 92
- Protezione contro le schegge -


Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per
operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente
paraschegge infrangibile e regolabile , a meno che tutti i lavoratori che le usano
non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.


Art. 93
- Mole naturali -


Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di
fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un
massimo di m. 1 , e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a 13
metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della
mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo , esse devono
essere provviste di solide protezioni metalliche , esclusa la ghisa comune , atte a

trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.


Art. 94
- Pulitrici e levigatrici -


Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco , operanti con
smeriglio o altre polveri abrasive devono avere la parte abrasiva non utilizzata nella
operazione , protetta contro il contatto accidentale.


CAPO II
BOTTALI, IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI, E MACCHINE SIMILI


Art. 95
- Bottali e macchine simili -


Le macchine rotanti costituite da botti , cilindri o recipienti di altra forma che , in relazione
alla esistenza di elementi sporgenti dalle parti in movimento o per altre cause ,
presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.


Art. 96


I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante
le operazioni di carico e scarico , debbono essere provviste di un dispositivo che ne
assicuri la posizione di fermo.


Art. 97
- Impastatrici, gramolatrici e simili -


Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto
ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori
in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto nell' art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i
dispositivi di cui ai commi precedenti , si devono adottare altre idonee misure per

eliminare o ridurre il pericolo.


Art. 98


Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante
una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto
da dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il
pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente

all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa è inferiore a 6
centimetri.


CAPO III
MACCHINE DI FUCINATURA E STAMPAGGIO PER URTO


Art. 99
- Blocco della testa portastampo -


Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono
essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo
della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei
controstampi.


Art. 100
- Schermi di difesa -


Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di
fucinatura e di stampaggio , essere applicati almeno posteriormente alla macchina e
quando non ostino esigenze di lavoro , anche sul davanti e ai lati. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina ed al particolare
sistema di lavoro , sia da escludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.

CAPO IV

MACCHINE UTENSILI PER METALLI

Art. 101
- Torni -


Nei torni , le viti di fissaggio del pezzo al mandarino devono risultare incassate oppure
protette con apposito manicotto contornante il mandarino , onde non abbiano ad
impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve
essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia che presenta
gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra , la parte sporgente di questa deve
essere protetta mediante sostegno tubolare.


Art. 102


I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole , sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti
di un dispositivo di arresto della macchina , azionabile anche dal posto di osservazione
sulla piattaforma.


Art. 103
- Piallatrici -


I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere
chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore
tra le traverse del bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.


Art. 104
- Trapani -


I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta
dell'utensile , devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.


Art. 105
- Seghe per metalli -


Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto
disposto nell'articolo 108.


Art. 106


Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffie di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.

CAPO V
MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI


Art. 107
- Seghe alternative -


Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida
protezione della biella atta a trattenere i pezzi in caso di rottura , nonché di un robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla parte opposta, il telaio sfuggente.
Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un dispositivo
che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella sua posizione
più alta.


Art. 108
- Seghe a nastro -


Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti.
La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il
nastro in caso di rottura. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale
in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo
comma , ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.


Art. 109
- Seghe circolari -


Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del
lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) il coltello divisore in acciaio , quando la macchina è usata per segare tavolame
in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza a non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro

n modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui
alla lettera a) , si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.


Art. 110


Le seghe circolari a pendolo , a bilanciere simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto
attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo
di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante.


Art. 111
- Pialle a filo -


Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature
di larghezza non superiore a 12 millimetri per la eliminazione dei truccioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame
deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o
di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno del tratto di

questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma
del materiale da piallare.


Art. 112
- Pialle a spessore -


Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto
del pezzo o dei pezzi in lavorazione.


Art. 113
- Fresatrici da legno -


Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare
che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con
l'utensile. Tali mezzi devono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei
lavori con guida che in quelli senza guida.


Art. 114
- Lavorazione di piccoli pezzi -


La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno , ancorché queste
siano provviste dei prescritti mezzi di protezione , deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.


CAPO VI
PRESSE E CESOIE


Art. 115
- Dispositivi per le presse in genere -


Le presse , le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari o
dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano
offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi , a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della
lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettano il passaggio di materiali nella zona di lavoro pericolosa,
ma non quello delle mani del lavoratore;

b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della
macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o oltre parti
del corpo dei lavoratori si trovano in posizione di pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per

mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono
essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo
lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere messi quando la macchina
sia provvista di apparecchi automatici o semiautomatici di alimentazione.


Art. 116


Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni , qualora
l'applicazione di uno dei dispositivi indicati nell'articolo precedente o di altri
dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile , i lavoratori , per le
operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi di lavorazione, debbono essere forniti
a fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori
dalla zona di pericolo.


Art. 117


L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza , in conformità a quanto stabilisce
l'art. 115 , può essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente
dalla persona che le usa, senza l'intervento diretto o indiretto di motori, nonché per
le presse comunque azionate , a movimento lento , purché le eventuali condizioni
di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.


Art. 118


Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo
antiripetitore del colpo.


Art. 119
- Presse a bilanciere azionate a mano -


Le presse a bilanciere azionate a mano , quando il volano in movimento rappresenti
un pericolo per il lavoratore , debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.


Art. 120
- Cesoie a ghigliottina -


Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo
atto ad impedire che le mani o oltre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o
manuale che non richieda l'introduzione delle mani o di altre parti del corpo nella
zona di pericolo.


Art. 121
- Grandi cesoie a ghigliottina -


Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o
più lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino
ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che
non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.


Art. 122
- Cesoie a coltelli circolari -


Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi,
debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione
applicati alla parte del coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi
quanto più vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti
dei coltelli sottostati il banco debbono essere protette.


Art. 123
- Cesoie a tamburo portacoltelli e simili -


Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di
protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.


CAPO VII
FRANTOI, DISINTEGRATORI, MOLAZZE E POLVERIZZATORI


Art. 124
- Protezione degli organi lavoratori -


Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine
simili, i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della
macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei
ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.


Art. 125
- Molini a palle e macchine simili -


I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o
parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti
vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.


Art. 126
- Frantoi, disintegratori e macchine simili -


Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori
e delle macchine simili, non possono essere provvisti di protezioni fisse complete in conformità a quanto stabilito nello art. 73, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata l'esigenza che ne ha richiesta la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto

in modo da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione o offese da parti degli
organi in moto.


Art. 127
- Molazze -


Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da
impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi
mobili della macchina.


Art. 128
- Berte a caduta libera -


Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri
materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire
la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo
stesso scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o
comunque da posto idoneamente protetto.

CAPO VIII
MACCHINE PER CENTRIFUGARE E SIMILI


Art. 129
- Limiti di velocità e di carico -


Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro il limite di velocità
e di carico stabiliti dal costruttore.
Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina
e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso
la macchina.


Art. 130
- Coperchio e freno (*) D.M. n.453 del 17-12-90 -


Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a
forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di
blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente
possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di
almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere.


Art. 131
- Verifiche periodiche -


Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno
una volta all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando
il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri.


CAPO IX
LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI


Art. 132
- Laminatoi, rullatr., calandre e cilindri in genere -


Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a
cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici,
calandre, molini A cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente
protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il
trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.

Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di
imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un
dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di
conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il
lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati mezzi che gli consentano
di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui, in relazione alla
potenza, alla velocità', alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da
escludersi il pericolo previsto dal primo comma.


Art. 133
- Disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi -


I laminatoi e le calandre, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità e altre
condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi
(mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere
provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri aventi l'organo di
comando conformato e disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito
anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del

lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere
anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro
arresto definitivo.


Art. 134
- Laminatoi siderurgici e simili -


Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione,
quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposti difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non
sia possibile predisporre una efficace difesa diretta, dovranno essere adottate
altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.


CAPO X
APRITOI, BATTITOI, CARDE, SFILACCIATRICI, PETTINATRICI E MACCHINE SIMILI

Art. 135
- Protezione degli organi lavoratori dal contatto accidentale -


Gli organi lavoratori apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici
e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle
materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizione
a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate
e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre

parti del corpo del lavoratore.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, essere fissate
mediante viti, bulloni o altre idoneo mezzo.


Art. 136


Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nell'articolo precedente e
le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono
essere provviste del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita,
di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori
interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.

Art. 137
- Aperture di carico e scarico -


Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art. 135
devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non
possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o altre parti del
corpo con gli organi lavoratori o di movimento interno della macchina.


Art. 138
- Zona di imbocco dei cilindri alimentatori -


La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma dell'articolo 135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri
uno e distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo
di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo
dispositivo di sicurezza.

Se la griglia o custodia non e' fissa, esse deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.


CAPO XI
MACCHINE PER FILARI E SIMILI


Art. 139
- Ingranaggi delle macchine per filare in genere -


Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi, dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle
altre aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nell'involucro
esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto
nell'art. 72, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.

Art. 140
- Imbocco dei tamburi di comando dei fusi -


L'imbocco della coppia dei tamburi longitudinali di comando dei fusi dei filatoi e dei
ritorcitoi continui ad anello, ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due
estremità, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della
macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri
oppure con altro mezzo idoneo.


Art. 141
- Montaggio delle funicelle sui tamburi di comando dei fusi -


Il montaggio dei tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente delle
funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l'osservanza
delle disposizioni di cui al precedente articolo, a condizione che all'operazione sia
adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.


Art. 142
- Filatoi automatici intermittenti -


I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di sei millimetri dalle rotaie, allo
scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento
egli arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano
disposti al di sotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non

risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino già
inaccessibili, atte ad impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto delle bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.


Art. 143


Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico
intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna
persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio. E' altresì vietato introdursi nello
stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di

altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare
la posizione di fermo della macchina prima di introdursi fra il carro ed il banco fisso,
devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.


CAPO XII
TELAI MECCANICI DI TESSITURA


Art. 144
- Difesa contro il salto della navetta -


I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta
applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoriuscita della navetta dalla sua
sede di corsa.
Quando l'applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto, come
nei casi di fabbricazione di tessuti molto leggeri e con ordito molto debole, o quando
la velocità della navetta è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere
sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in

caso di fuoriuscita.


Art. 145
- Apparecchi guidanavetta -


L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve
essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al minuto primo o
aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di
tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione di tessuti
leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;

b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.


Art. 146


L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'art. 144,deve essere tale che :
a) se mobile, assume automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di
protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b) le sue estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più di mezza
lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante
ed accurata manutenzione.


Art. 147


Non sono ammessi apparecchi guidanavetta costituiti da un'unica barra avente un
diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75
centrimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono

essere tali da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.


Art. 148
- Reti paranavetta -


Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'articolo 144, devono avere le seguenti dimensioni minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce-pettine;
b) cm. 60 x 60 per telai con luce pettine da metri 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m. 1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo

quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti pareti
cieche, purché non vi sia possibilità di passaggio.


Art. 149
- Trattenuta dei pesi del subbio -


I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio
dell'ordito devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.


Art. 150
- Montaggio e smontaggio dei subbi -


Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire
in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.


Art. 151
- Telai e tessuti metallici o di materie diverse -


Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici per la
fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie.


CAPO XIII
MACCHINE DIVERSE


Art. 152
- Ammorbidatrici e distenditrici -


Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei cilindri
deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a
cm. 70 dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto ad
impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano essere
prese dai cilindri.


Art. 153
- Macchine per la rottura delle mannelle di canapa e juta -


Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentate
a mano, devono avere la caviglia fissa all'albero a sezione quadrata di avvolgimento
disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di facile
azionamento.


Art. 154
- Macchine cordatrici -


Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di
corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoriuscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco
previsto nell' art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la
protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma
e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere

le bobine in caso di sfuggita.


Art. 155
- Macchine per cucire con filo -


Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente
con le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per
evitare lesioni alle dita del lavoratore.


Art. 156
- Macchine per cucire con graffe -


Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione
automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del
lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.


Art. 157
- Macchine per trafilare fili metallici -


Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un
dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato
della macchina in caso di necessità.


Art. 158
- Macchine con cilindro a lame elicoidali -


Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le
scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al
di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il tratto strettamente
necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72.


Art. 159
- Trebbiatrici -


Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco
del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 cm. e di un coperchio cernierato che abbia, nella parte posteriore, un dispositivo di arresto
che limiti l'ampiezza dell'apertura nella misura strettamente necessaria per la normale introduzione del covone.


Art. 160


Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto l'imboccatore,
deve essere completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di
blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire
dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.


Art. 161


Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde
alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di
trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.


Art. 162


Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di
legno per assicurare la stabilità durante il lavoro.


Art. 163


Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.


Art. 164
- Macchine per imbottigliare liquidi sotto pressione -


Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere
provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della
bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.


Art. 165
- Macchine tipografiche a platina e macchine simili -


Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di
alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare
l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del lavoratore,
quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il
piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.

Art. 166
- Fustelle -


Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due
piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri
munite di bordo sporgente, allo scopo di consentire l'uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non e' obbligatoria quando l'applicazione
delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata a piastre di pressione
spostate e quindi in condizioni non pericolose.

Art. 167
- Compressori -


I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il
lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio.


TITOLO V
MEZZI E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI TRASPORTO E DIIMMAGAZZINAMENTO

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


Art. 168
- Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto -


I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui
sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni di impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.


Art. 169
- Stabilita' del mezzo e del carico -


Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso,
alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle
caratteristiche del percorso.


Art. 170
- Operazioni di carico e scarico -


Le operazioni di scarico e di carico dei mezzi di sollevamento e di trasporto quando
non possono essere eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate con
l'ausilio di attrezzature o di dispositivi idonei.


Art. 171
- Indicazioni della portata -


Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione
e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volta, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa
la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.


Art. 172
- Ganci -


I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi,
delle catene e degli altri organi di presa.


Art. 173
- Freno -


I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura
atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e,
quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni d'uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.

Art. 174
- Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice -


Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le
persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni
nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.


Art. 175
- Dispositivi di segnalazione -


I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione
e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.


Art. 176
- Organi di avvolgimento delle funi o catene -

(*) vedi circol. min. lav. n.535 del 9-10-58

Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi
di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a
vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le
posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);

b) la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi
per i quali, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità e condizioni di uso,
la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.


Art. 177
- Sedi di avvolgimento delle funi o catene -


I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nello art. 176 devono avere le
sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero
e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare
accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate o catene aventi

dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere
sottoposte.


Art. 178
- Rapporti tra i diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle
pulegge di avvolgimento -

(*) vedi circol. min. lav. n.535 del 9-10-58

I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.


Art. 179
- Coefficienti di sicurezza per funi e catene -

(*) vedi circol. min. lav. n.551 del 5-7-60
(*) vedi D.M. 12-9-59

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione,
salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto
alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno
6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.


Art. 180
- Attacchi ed estremità libere delle funi -


Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.


Art. 181
- Imbracatura delle funi -


L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta
del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.


Art. 182
- Posti di manovra -

(*) vedi circol. min. lav. n.9 del 1-2-79
(*) vedi circol. min. lav. n.551 del 5-7-60
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti
e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare

dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un
servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.


Art. 183
- Organi di comando -


Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collegati
in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione
delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa
in moto accidentale.

(integrato dal D.M. 10.05.1988 n. 347)


Art. 184
- Sollevamento e trasporto persone -

(*) vedi circol. min. lav. n.9 del 1-2-79

I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi
di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa
adozione di idonee misure precauzionali.


Art. 185
- Avvisi per le modalità delle manovre -


Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali
prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.


CAPO II
GRU, ARGANI, PARANCHI E SIMILI


Art. 186
- Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi -


Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i
luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporti dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia particolarmente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovano esposte al pericolo dell'eventuale

caduta del carico.


Art. 187


Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di sollevamento-trasporto
provvisti di elettromagnetici per la presa del carico, deve essere delimitato con barriere
e ove ciò, per ragioni di spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti
di cui al secondo comma dell'articolo precedente.


Art. 188
- Piani di scorrimento delle gru a ponte -


I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabile per l'accesso al
carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio
delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido
corrimano posto ad altezza di circa 50 cm. dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 cm. oltre la sagoma di ingombro
della gru.


Art. 189
- Stabilita' e ancoraggio delle gru -


La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono
essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle sollecitazioni derivanti
dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione
del vento.


Art. 190
- Arresto di fine corsa delle gru ed a portale -


Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti
su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro
carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed adozione
ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non
inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

Art. 191


Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto
indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore
per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa.


Art. 192
- Divieto della discesa libera dei carichi -

(*) VEDI CIRCOL. MIN. LAV. N.9 DEL 1-2-79

Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa.


Art. 193
- Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi -


Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa
dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di
arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello de piano terreno, di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire ai lavoratori anche contro i

pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua
il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non
sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo.

Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.


Art. 194

(*) vedi D.M. 12-9-59
(*) vedi circol. min. lav. n.551 del 5-7-60
(*) vedi circol. min. lav. n.35 del 28-3-78
(*) vedi circol. min. lav. n.50 del 29-5-78
(*) vedi circol. Ispesl n.22 del 30-3-92
(*) vedi circol. Ispesl n.70 del 12-8-92
(*) vedi circol. Ispesl n.7 del 28-1-93
(*) vedi circol. Ispesl n.44 del 19-5-93

Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg., esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere

sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.


CAPO III
ASCENSORI E MONTACARICHI


Art. 195
- Campo di applicazione -


Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e montacarichi comunque
azionati non soggetti a disposizioni speciali.


Art. 196
- Difesa del vano -


Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e
dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che
distano dagli organi mobili meno di 70 cm..
Dette difese devono avere un'altezza minima di m. 1,70 a partire dal piano di calpestio
dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costruite da pareti cieche
o da trafori metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro,

quando le parti mobili distino meno di 4 cm., e non superino a 3 cm. quando le parti
mobili distino 4 o più cm..
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il
vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni
dei commi precedenti.


Art. 197
- Accesi al vano -


Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte
apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80
quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura
del vano quando questa è inferiore a m. 1,80.
Dette porte devono essere costruite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un cm. se la cabina e' sprovvista di porta, non

superiore a 3 cm. se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia
della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 cm..
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse
non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 mm..


Art. 198
- Porte di accesso al vano -


Le porte di accesso al vano di cui all'art. precedente devono essere munite di un
dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano
corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina su tutte le porte
non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a
mano a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.


Art. 199
- Installazioni particolari -


Le protezioni ed i dispositivi di cui agli articoli 196, 197 e 198, non sono richiesti quando
la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m. 2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta del vano.


Art. 200
- Pareti e porte della cabina -


Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per il trasporto di cose accompagnate da
persone devono avere pareti di altezza non minore di m. 1,80 e porte apribili verso
l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza
non superiore a 19 mm..
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 mm..

Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il
vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa
da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie non abbiano una apertura superiore al cm., purché queste difese non
presentino sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 cm. dalla soglia della cabina
o della piattaforma. In tale caso deve essere assicurata la stabilita' del carico.

Per i montacarichi per trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme
abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.


Art. 201
- Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano -


Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m2 0,25 di sezione
deve esistere uno spazio libero di almeno 50 cm. di altezza tra il fondo del vano stesso
e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al
fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50, deve essere garantito, con
mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.

Art. 202
- Posizione dei comandi -


I montacarichi per il trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti
all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da
persona che si trovi in cabina.


Art. 203
- Apparecchi paracadute -


Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico
e scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico
e di scarico purché di portata non inferiore ai 100 kg., quando la cabina sia sospesa a
funi od a catene e quando la corsa delle stessa sia superiore a m. 4, devono essere
provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi e delle catene di sospensione. Per i montacarichi con cabina non

accessibile l'apparecchio paracadute non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.


Art. 204
- Arresti automatici di fine corsa -


Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono
essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del
movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.


Art. 205
- Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore -


Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve
avvenire a motore inserito.

Art. 206
- Carico e scarico dei montacarichi a gravità -


Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.


Art. 207
- Regolazione della velocità dei montacarichi -


I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un
dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma
possa assumere velocità pericolosa.


CAPO IV
ELEVATORI E TRASPORTATORI A PIANI MOBILI, A TAZZE A COCLEA,
A NASTRO E SIMILI


Art. 208
- Vani di corsa -


I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati
entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo
scarico.


Art. 209
- Dispositivi di arresto -


Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve
essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.


Art. 210
- Arresto per improvvisa mancanza di forza motrice -


I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i trasportatori a nastro e
simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo
automatico per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza
motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.


Art. 211
- Condotti dei trasportatori a coclea -


I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture
di carico e scarico devono essere efficacemente protette.


Art. 212
- Aperture di carico e scarico dei trasportatori -


Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette
contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.


Art. 213
- Apertura di carico e percorso dei piani inclinati (scivoli) -


Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per l'introduzione del
carico, purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di
almeno cm. 50 dal piano del pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoriuscita del
carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.

Art. 214
- Spazio sottostante ai trasportatori -


Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore
possano costituire pericoli per caduta di materiale o per rottura degli organi di
sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.


CAPO V
MEZZI ED APPARECCHI DI TRASPORTO MECCANICI


Art. 215
- Velocità e percorso -


La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le
caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine di ridurre i rischi
derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei veicoli, allo spazio disponibile ed
all'ubicazione delle altre vie di transito e loro attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.

Art. 216
- Difese terminali dei binari -


Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono
essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da
eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.


Art. 217
- Attacco e distacco dei mezzi di trasporto -


I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo
da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e distacco
e da garantire la stabilita' del collegamento.
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a
meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non
pericolosa e che il personale addetto sia esperto.

Art. 218
- Blocco degli organi di comando dei motori elettrici
azionanti i mezzi di trasporto -


I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell'interruttore
principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in
cabina o armadio chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell’interruttore o chiudere la cabina.


Art. 219
- Difese nei piani inclinati -


I piani inclinati con rotaia devono essere provvisti, all'inizio del percorso in
pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per
impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in
relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento,

a meno che il piano stesso non comprenda, ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazione tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.

(questo articolo non vale per l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)


Art. 220

(*) vedi D.M. 12-9-59

I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il
pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli
organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza
del percorso, alla velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma gli organi di
trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso e' vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza

devono essere sottoposti a verifica mensile.

(questo articolo non vale per l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato)

Invece per l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello stato valgono:

Art. 7 - L. 191/74
Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 del D.P.R. del Presidente della Repubblica 27
aprili 1955 n. 547, non si applicano all'esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.

Art. 5 - DPR 469/79

In alcune speciali stazioni di smistamento i carri sganciati tra loro od a gruppi vengono
spinti sulla "sella di lanciamento" o portati sul "binari di lanciamento", da dove, per
effetto della pendenza dei binari, si avviano nei vari binari del fascio di ricevimento.
Disposizioni locali regolano in ogni stazione di smistamento i dettagli del servizio.
Le manovre interessanti carri che non debbono subire manovre a spinta sono ammesse
a condizione che il carro da lanciare sia accompafnato da un apposito agente che ne

presenzi il freno e regoli con tale mezzo la sua discesa lungo la rampa in modo da
garantire l'arresto nel punto stabilito.
Nel caso che il carro da lanciare sia sprovvisto di freno, deve provvedersi perchè il
carro stesso sia lanciato agganciato a maglia stretta con un altro carro con freno
efficiente e presenziato come è detto sopra.

Art. 221
- Sistemazione dei recipienti dei combustibili sui mezzi di trasporto -


(*) vedi circol. min. n.254 del 17-3-76

I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati
all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro
le sorgenti di calore e contro gli urti.


Art. 222
- Maniglie per mezzi di trasporto meccanici -


I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi
direttamente dai lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa
che rendano la manovra sicura.


Art. 223
- Scarico mediante ribaltamento dei veicoli -


I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti
di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.


Art. 224
- Barriere e segnalazioni nelle vie di transito -


Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente
in una via di transito di mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.

Invece per le FF.SS. vale quanto segue:

Art. 5 - L. 191/74
I portoni dei magazzini e delle rimesse, che si aprono a battente, devono essere muniti
di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.

Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio, che si aprono verso
di essi, devono impiantarsi appositi ripari per impedire l'accesso diretto al binario.


Art. 225
- Illuminazione dei segnali -


I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico
dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati
durante il servizio notturno.


Art. 226
- Lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito -


Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

Invece per le FF.SS. vale quanto segue:

Art. 6 - L. 191/74
Le vie di transito, che, per lavori di riparazione o di manutenzioni in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli

od altri mezzi idonei.

Art. 4 - DPR 469/79
Le vie di transito nei piazzali di ogni impianto ferroviario, che per lavori di riparazione
e manutenzioni in corso, e per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo,
devono essere segnalate con cartelli, di forma triangolare per indicare "pericolo
generico" del tipo già descritto all'art. 1, posti alle estremità del tratto pericoloso ed in corrispondenza di ogni accesso intermedio allo stesso.


Art. 227


Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su
rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non e' sospeso o la linea non è
sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare
ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.


Art. 228
- Cautele per spostamenti non controllabili -


Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il
percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che
provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.

Invece per le FF.SS. vale quanto segue:

Art. 16 - L. 191/74
Quando si eseguono lavori su binari in esercizio o nelle immediate adiacenze, che

comportino l'occupazione con uomini ed attrezzi dei binari stessi o anche della sola
sagoma libera di transito, deve essere predisposta una apposita organizzazione
protettiva per le persone addette ai lavori per assicurarne l'incolumità al passaggio
dei treni.
Istruzioni di dettaglio saranno emanate dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato basandosi essenzialmente:
- sul conseguimento delle conoscenza precisa e tempestiva della circolazione dei

treni sul binario interessato dai lavori ed eventualmente su quello attiguo;
- oppure sulla predisposizione di apposite segnalazioni, a distanza e nell'ambito
del cantiere,con l'impiego di opportuni e sicuri meccanismi di allarme o di altri mezzi
adeguati alla complessità del cantiere, alla velocità dei treni circolanti ed alle
caratteristiche ambientali e meteorologiche.
Nelle linee a doppio binario, l'organizzazione protettiva deve riguardare il passaggio

dei treni su ambedue i binari, anche se il binario interessato ai lavori è uno solo.
La presenza di squadre di lavoro operanti sui binari o nelle immediate adiacenze deve
essere, in ogni caso, segnalata con appositi segnali ai treni provenienti da ambedue i lati.
Quando si eseguono lavori che, anche momentaneamente, interrompano la continuità
del binario o ne pregiudicano l'efficienza e la stabilità, devono, inoltre, esporsi i prescritti
segnali di arresto da ambedue i lati di provenienza dei treni.


Art. 13 - DPR 469/79
L'organizzazione protettiva per assicurare, al passaggio dei treni l'incolumità delle
persone addette ai lavori lungo la linea e nei piazzali di stazione è definita dall'apposita istruzione sulla protezione dei cantieri approvata dal Direttore Generale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il personale adibito alla protezione dei cantieri di lavoro, ovunque operante, nonchè
gli agenti preposti alla conduzione e alla scorta dei carrelli e dei treni materiali, devono

essere in possesso di apposite abilitazioni.

Art. 17 - L. 191/74
Durante l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 16 il personale incaricato
dei servizi di protezione deve indossare apposito indumento segnaletico.

Art. 14 - DPR 469/79
L'indumento segnaletico del personale incaricato dei servizi di cui all'articolo precedente
consiste in fascie luminescenti da applicarsi sovrapposte o incorporate nell'abito di lavoro
oppure in altro elemento dell'abito stesso (berretto o casacca), idoneo per il migliore avvistamento da parte del personale di macchina.


Art. 25 - L. 191/74
Le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili devono di regola essere eseguite
sui binari specificatamente designati, non interessanti la circolazione dei veicoli e dotati
di appositi dispositivi atti a garantire l'indipendenza di quelli di circolazione.
Quando ciò non fosse possibile, le suddette operazioni potranno svolgersi anche sui
binari di circolazione con l'adozione di adeguate cautele stabilite dall'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.

Durante le operazioni di visita o di riparazione, devono essere osservate le norme ed
usate le attrezzature specifiche previste dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, al fine di impedire infortuni al personale.

Art. 18 - DPR 469/79
Quando si eseguono le operazioni di pulizia o di riparazione di veicoli in composizione
a treni o in manovra, con il mezzo di trazione agganciato, il verificatore o l'operaio che
vi provvede deve avvertire con l'apposito modulo di prescrizione il macchinista ed il

dirigente movimento.
Quest'ultimo appone il visto su detto modulo solo dopo avere provveduto a far
proteggere la coda del treno o la colonna da manovrare ed adotta i provvedimenti di competenza per quanto riguarda l'immediato avviso al personale di scorta e di stazione,
qualora si tratti do treno o di tradotta.
Il macchinista, dal ricevimento del modulo e fino al suo annullamento mediante ritiro
dello stesso da parte del medesimo agente che aveva provveduto alla consegna,

deve garantire l'immobilità del mezzo di trazione.
Per le operazioni di pulizia o riparazione di rotabili in sosta su binari di stazione o
dei parchi, gli uffici compartimentali di esercizio interessati emanano le necessarie
disposizioni cautelative di carattere locale, in relazione alle norme di cui all'art. 13 del regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade
ferrate approvato con regio decreto n. 209 del 7 maggio 1903.


Art. 229
- Teleferiche -


E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di
funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello
alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

Art. 230


All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle
teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta.
Tali ripari devono essere disposti a non oltre metri 0,50 sotto il margine del piano di
manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.


Art. 231
- Impianti funicolari a lungo percorso -


Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso
devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta
la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.


Art. 232


L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere
effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.

TITOLO VI
IMPIANTI ED APPARECCHI VARI


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


Art. 233
- Organi di comando e di manovra -


Gli organi ed i dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed apparecchi
in genere, come pure i relativi dispositivi accessori, devono essere disposti in
modo che:
a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato, a meno che ciò non sia possibile in relazione alle particolari condizioni dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi

altre misure di sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccati e portare la indicazione
relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura, direzione della manovra,
comando graduale rispetto alle varie posizioni.

Invece per le FF.SS. vale quanto segue:

Art. 18 - L. 191/74 - 1° comma
Sugli organi, apparecchi, dispositivi ed impianti elettrici dei rotabili ferroviari non sono
richieste le indicazioni di cui agli articoli 233, ultimo comma, 269, 287, terzo comma e

338 del DPR n. 547 del 27.aprile.1955.


Art. 234
- Strumenti indicatori -


Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello
devono essere collocati in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.

Art. 235
- Apertura di entrata nei recipienti -


Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbono entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri
motivi dipendenti dall'esercizio dello impianto o dell'apparecchio, devono essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o
diametro non inferiore a cm. 40.


Art. 236
- Lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei qualipossano
esservi gas e vapori tossici e asfissianti -


Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, chi sovrintende ai lavoratori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole
e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare

intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti
ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione
del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o

quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi
entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza
e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.


Art. 237
- Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e simili nei quali possanoesservi
gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi -


Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza anche di gas,
vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'art. precedente,
si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di
calzature con chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di
sicurezza.

Art. 238
- Accensione dei focolari e dei forni -


Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di combustione
dei forni riscaldanti con carburanti liquidi, con oli o gas combustibili o con carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione deve:
a) Provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della camera di combustione e,
in ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate
vicinanze non vi siano vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;

b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spargimento di carburante o di olio nel focolare o nella
camera di combustione attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;
d) usare per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, salvo il caso
che il bruciatore sia munito di un dispositivo di accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da altre istruzioni

sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate mediante avviso collocato
in prossimità dei posti di accensione.


Art. 239
- Porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili -


Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo
che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve
essere assicurata la stabilita' della posizione di apertura.


Art. 240
- Protezione delle pareti esterne a temperatura elevata -


Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte,
che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie
contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di
materiale tecnicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono essere provvisti di fare uso
di idonei mezzi di protezione individuale.


Invece per le FF.SS. vale quanto segue:

Art. 19 - L. 191/74
La prescrizione di cui all'articolo 240 del DPR n. 547 del 27.aprile.1955, relativa alla
protezione delle pareti esterne a temperature elevata, non è applicabile ai rotabili
ferroviari.


CAPO II
IMPIANTI, APPARECCHI E RECIPIENTI SOGGETTI A PRESSIONE


Art. 241
- Requisiti di resistenza e di idoneità -


Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazione soggetti a pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle leggi o dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i recipienti soggetti a pressione, devono possedere i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità all'uso a cui sono destinati.


CAPO III

VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS


Art. 242
- Disposizioni comuni -


Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a
cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido
o le materie contenute essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non
minore di cm. 90, a parete piena o almeno due correnti.
Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino
a cm. 90 dal pavimento.

Quando per esigenze della lavorazione o per condizione di impianto non sia possibile
applicare il parapetto cui al comma precedente, le aperture superiori dei recipienti
devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo
di caduta dei lavoratori entro di esse.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro adibiti ad operazioni di carico e

scarico, la difesa di cui al primo comma devono avere altezza non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi
e i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.


Art. 243


Nei serbatoi, tini, vasche simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non
siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre
la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate
scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.


Art. 244
- Disposizioni generali di sicurezza per tubazioni e canalizzazioni -


Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed
ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
a) In caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto,
non ne derivi danno ai lavoratori;
b) In caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle
loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o

pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella
esplicativa.