Gazzetta Ufficiale N. 6 del 08 Gennaio 2002
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in
data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche
e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione
di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e
del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive,
del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni
ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli
impianti elettrici di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
2. Con uno
o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive,
sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in
materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare,
tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi
alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati
i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta
al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti
procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti amministrazioni centrali,
locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà
regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo
quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di
legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione
dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando
la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge
e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli
stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre
il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti
in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo
in un unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione
e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche
decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze
di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori
di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica
e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' corrispondenti
alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme
di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita'
e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa
procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni
che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi
di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni
e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai
commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono
principi generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei
principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme
generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per
disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge,
nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonche' valutazione
del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali
di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le
norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo
della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa,
secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione
alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri
e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette
a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di
cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita',
donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale
o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera
c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art.
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari
di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente
al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge,
il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art.
4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma
4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi
unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4,
comma 4, lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche internazionali
o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e
17 del presente articolo".
- Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997,
n. 59:
"11. - Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli
38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca:
"Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e delle
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli
previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne
ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15
marzo 1997, n. 59".
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche
Art. 2.
Messa in esercizio e omologazione dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può
essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che
rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa
vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti
ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL
o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello
unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma
2 è presentata allo stesso.
Art. 3.
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici
e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa
con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche
ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Art. 4.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali
adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla
normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5.
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione
non può essere effettuata prima della verifica di conformità
rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della
normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla
normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello
unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma
3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Art. 6.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero
delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa
tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta
degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono
a carico del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7.
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli
organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla
base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell'impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8.
Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente
per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio
la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e
il trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati
al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi
si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore.
Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca:
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001
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